In data 11 luglio 2023 ESMA ha pubblicato il documento “Supervisory briefing on understanding the definition of advice under MiFID II” (documento integrale) con cui ha aggiornato la Q&A (domanda e risposta) pubblicata nel 2010 dal CESR, predecessore della stessa ESMA, in tema di “Understanding the definition of advice under MiFID” volta a chiarire le situazioni in cui le imprese forniscono o meno il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva MiFID.
L’aggiornamento della definizione di consulenza ai sensi della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), si è reso necessario per allinearla ai nuovi modelli di business e ai recenti sviluppi tecnologici.
Si specifica che il documento fa riferimento alla consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente.
In particolare, il briefing di vigilanza tratta, tra l’altro, la fornitura di raccomandazioni personali e l’eventualità che altre modalità di informazione possano costituire consulenza in materia di investimenti; indicazioni per comprendere quando le raccomandazioni sono basate su una visione della situazione di una persona; questioni relative alla definizione di raccomandazione personale; questioni relative alle modalità di comunicazione, compreso l’uso di post sui social media.
Si ricorda che la MiFID II identifica la consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento la cui prestazione richiede generalmente l’autorizzazione come impresa di investimento.
La consulenza in materia di investimenti è intesa come la fornitura di raccomandazioni personali a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell’impresa di investimento, in merito a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Tale raccomandazione deve essere presentata come adeguata per tale persona
o deve essere basata su una considerazione delle circostanze della stessa.
ESMA ribadisce che qualora un’impresa non intenda fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, essa dovrebbe garantire che i suoi sistemi interni di controllo, la formazione del personale e le informazioni fornite ai clienti riflettano in modo appropriato e coerente la natura del servizio che si intende fornire. Per esempio, come affermato nelle Linee guida in tema di appropriatezza, le imprese devono informare i clienti sul servizio che viene fornito. Inoltre, il personale a contatto con i clienti deve essere consapevole del fatto che, quando fornisce informazioni ai clienti, non deve fornire opinioni o raccomandazioni sull’idoneità di un particolare strumento finanziario per il cliente.
A tal fine, il briefing riporta un diagramma che illustra i cinque test chiave che un’impresa dovrà seguire per determinare se i suoi servizi costituiscono o meno consulenza in materia di investimenti.
Da ultimo il documento riporta anche alcuni casi ad esempio, fermo restando che le situazioni concrete devono essere valutare caso per caso in base alle specifiche circostanze reali. In particolare, viene riportata l’analisi del caso pratico e la conclusione se il servizio offerto rientra o meno nella definizione di servizio di consulenza MiFID II.
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