In data 20 novembre 2023 Banca d’Italia ha pubblicato le “FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi” (documento integrale), elaborate congiuntamente al Ministero dell’Economia e all’UIF.
Ciò avviene a ridosso della scadenza del termine, recentemente posticipato, per l’invio al Registro Imprese della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari, secondo quanto disposto dal Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi.
La scadenza iniziale per effettuare tale comunicazione era infatti fissata entro l’11 dicembre 2023, la quale però è stata posticipata a data da destinarsi solo in seguito all’ordinanza del TAR Lazio del 7 dicembre 2023.
Le FAQ oltre a dirimere alcune questioni dibattute, come per l’individuazione del titolare effettivo nell’ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali oppure nell’ipotesi di una catena partecipativa al cui vertice si trovi, ad esempio, una società ad azionariato diffuso, sono intervenute modificando l’interpretazione prevalente quando si tratta di individuare il titolare effettivo applicando il criterio della proprietà indiretta.
Secondo le Autorità, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società clienti se nella catena partecipativa risultino società controllate, la soglia del 25% più uno deve essere considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente. Dal secondo livello in poi, invece, le FAQ stabiliscono l’applicazione del criterio del controllo ex art. 2359, co. 1, c.c., ossia quello della maggioranza di voti in assemblea ordinaria, quello della disponibilità di voti o quello della presenza di vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea.
È evidente come tale interpretazione si discosti dall’approccio cd. “bottom up” adottato in via prevalente, almeno fino ad oggi, il quale prevede che il superamento della soglia del 25% deve essere individuato ad ogni livello della catena partecipativa.
Tale criterio “botton up” applicato in via prevalente dagli operatori è peraltro presente anche nella proposta di Regolamento AML dell’UE del 20.07.2021, in cui il legislatore europeo afferma che il “controllo attraverso una partecipazione pari al 25% più una quota di azioni o diritti di voto o latra partecipazione dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà”.
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