In data 18 gennaio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa (documento integrale), l’aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento su alcune parti dell’AML Package.
In particolare, l’accordo provvisorio prevede la pubblicazione di un regolamento in cui raccogliere tutte le norme applicabili al settore privato e di una direttiva per disciplinare l’organizzazione dei sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo a livello nazionale negli Stati membri.
Con riferimento al regolamento, l’intenzione è quella di ampliare l’elenco dei soggetti obbligati, tra i quali ad oggi troviamo gli enti bancari e finanziari, le agenzie immobiliari, i servizi di gestione patrimoniale, le case da gioco e i commercianti.
In particolare, saranno soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (quando eseguono operazioni d’importo pari o superiore a 1.000 euro), i soggetti che commerciano beni di lusso (es. pietre e metalli preziosi), i gioiellieri, gli orologiai, gli orafi ed i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (es. opere d’arte). Si segnala che tra i soggetti obbligati potranno essere annoverati anche le società e gli agenti nel settore del calcio professionistico, nel caso in cui lo Stato membro valuti il settore del calcio a rischio elevato di riciclaggio.
L’accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento prevede inoltre l’introduzione di specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività e per i rapporti d’affari con clienti ad alto patrimonio netto che comportino la gestione di un grande quantitativo di attività.
Con riferimento alla titolarità effettiva, l’accordo chiarisce che per identificare tutti i titolari effettivi di un soggetto giuridico (es. società, fondazione, trust) devono essere analizzate sia la componente della proprietà sia la componente del controllo. In particolare, l’accordo precisa che la soglia della titolarità effettiva è fissata al 25%, nonché le norme applicabili alle strutture di proprietà e controllo a più livelli.
I testi del regolamento e della direttiva, in seguito all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Parlamento europeo, dovranno essere adottati formalmente dal Consiglio e dal Parlamento, prima di essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE e di entrare in vigore.
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