Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 12 dicembre 2023 recante le nuove “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” (documento integrale). Il Provvedimento, in vigore dal 20 dicembre 2023, abroga e sostituisce il precedente Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017.
Tra le novità introdotte si segnala, con riferimento alla comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione ex art. 5 del Provvedimento, per la quale permane il termine di 7 giorni dall’acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione, l’inserimento del comma 2 che prevede, nel caso di situazioni o eventi che non consentano l’avvio della prima operazione di cartolarizzazione entro i tempi inizialmente comunicati, che le società veicolo comunichino tempestivamente alla Banca d’Italia la nuova data di avvio della prima operazione, che non può essere superiore a 6 mesi dalla data originariamente comunicata. Allo stesso articolo è inserito anche il comma 3 che stabilisce la comunicazione da parte delle società veicolo dell’avvio di ogni successiva operazione di cartolarizzazione.
Un’altra novità riguarda l’inserimento nel Provvedimento del ruolo del servicer (ossia banche o intermediari finanziari ex art. 106, TUB ai sensi dell’art. 2, co. 6, L. n. 130/1999) e, in particolare, della previsione all’art. 6 del Provvedimento che stabilisce l’obbligo in capo alle società veicolo di fornire il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer all’atto in cui comunicano l’inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco ex art. 4, istituito presso la Banca d’Italia, delle società veicolo destinato all’assolvimento delle finalità statistiche. Qualora non venga comunicato il nominativo del servicer, la società veicolo viene iscritta con riserva in quest’ultimo elenco e sono tenute ad effettuare tale comunicazione entro 15 giorni dalla data di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.
Il successivo comma 2 dell’art. 6 prevede che per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del servicer entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa.
In merito alla chiusura delle operazioni di cartolarizzazione e alla cessazione dell’attività di cartolarizzazione, si segnala che il nuovo art. 7 del Provvedimento prevede l’obbligo in capo alle società veicolo di comunicare alla Banca d’Italia entro il termine di 30 giorni la chiusura di ogni operazione di cartolarizzazione e stabilisce le ipotesi in cui Banca d’Italia dispone la cancellazione della società veicolo dal citato elenco (es. venir meno delle caratteristiche richieste alle società veicolo; mancanza di operazioni di cartolarizzazione in essere trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell’ultima).
Da ultimo, è stato introdotto all’art. 8 un secondo comma che richiede, per finalità segnaletiche, la segnalazione di dati sulle operazioni di cartolarizzazione mediante l’utilizzo di un codice identificativo.
Si segnala infine che le modalità di invio delle suddette informazioni sono contenute nel Manuale applicativo per le segnalazioni delle Società Veicolo (documento integrale).
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