Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l’udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all’annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Si ricorda, infatti, che in data 7 dicembre 2023, a pochissimi giorni dalla scadenza del termine per l’invio alla Camera di Commercio della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari, ossia entro l’11 dicembre 2023, era stata pubblicata l’ordinanza n. 8083/2023 del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto.
In merito all’obbligo per trust e mandati fiduciari di comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, infatti, Assofiduciaria ha ribadito l’esclusione da tale obbligo dei “classici” mandati fiduciari, caratterizzati solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare, secondo le regole del mandato, per conto o anche in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione.
Il TAR Lazio aveva quindi accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia del decreto attestante l’operatività del Registro sulla titolarità effettiva e fissando l’udienza per la trattazione di merito del ricorso in data 27 marzo 2024.
In quest’ultima udienza però il TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio, pertanto, fino alla data della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito, perdurano gli effetti del provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dall’art. 55 del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Di conseguenza, resta sospeso anche l’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio dei nominativi dei titolari effettivi.
Preme sottolineare inoltre che, stante la perdurante sospensione dell’obbligo di comunicazione, non può essere nemmeno applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro per l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo.
Si tratta di un tema delicato che coinvolge diversi profili di tutela dell’identità e dei dati personali dei titolari effettivi. Temi, si ricorda, per certi versi già affrontati dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 22 novembre 2022 con cui ha dichiarato invalida la disposizione introdotta dalla Direttiva UE/2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio) che prevedeva l’accesso al pubblico al Registro dei titolari effettivi.
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