Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 18 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi (documento integrale).

Lo scopo di individuare “gruppi di clienti connessi” ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 39), del CRR è quello di identificare persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Secondo quest’ultimo articolo un “gruppo di clienti connessi” è costituito da i) due o più persone fisiche o giuridiche che, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l’altra o le altre; ii) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo, ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l’altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

Con riferimento al criterio del “legame di controllo”, il Regolamento stabilisce, in via generale, che sussiste tale legame quando una delle persone del gruppo è tenuta a redigere un bilancio consolidato che comprenda l’altra o le altre persone ex art. 22, parr. 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE o ex IFRS 10.

Il Regolamento prevede però anche ulteriori circostanze secondo cui si ritiene sussista il controllo, per esempio, quando una persona fisica o giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto in un’altra o più persone  oppure ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo di un’altra o più persone.

Per quanto riguarda, invece, il criterio della “dipendenza economica”, il Regolamento indica le circostanze in cui due o più persone fisiche o giuridiche si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle difficoltà di un’altra persona interconnessa, per esempio, quando una persona ha garantito l’esposizione di un’altra e l’esposizione è così significativa per il garante che quest’ultimo riscontrerebbe con tutta probabilità difficoltà finanziarie se venisse attivata la garanzia.

Il Regolamento precisa che gli elenchi delle circostanze in cui sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione di gruppi di clienti connessi non devono essere intesi come elenchi esaustivi.

Da ultimo, si sottolinea che il Regolamento prevede anche la combinazione di legame di controllo e dipendenza economica quando, in via generale, due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un gruppo per mezzo di un legame di controllo e una o più persone sono connesse a una o più delle persone che fanno parte del gruppo di controllo per mezzo di un legame di dipendenza economica.

Il Regolamento è in vigore dall’8 luglio 2024.