In data 24 luglio 2024 Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni che disciplinano la figura del gestore di crediti in sofferenza, ossia un nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia, nonché le proposte di modifica al Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; al Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; al Provvedimento del 26 luglio 2022 sugli assetti proprietari di banche ed altri intermediari e alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Centrale dei Rischi) (Documento integrale).
La consultazione è aperta fino al 23 settembre 2024.
Le modifiche intendono recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive— SMD) relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti che introduce presidi sul mercato dei crediti e tutele in favore dei debitori ceduti e, in particolare, una nuova figura di intermediario specializzato, ossia il cd. “gestore di crediti” che dovrà essere iscritto in un apposito albo e sottoposto ad un proprio regime di vigilanza e a specifiche regole di condotta.
Infatti, il recepimento della SMD a livello nazionale è stato avviato con uno schema di decreto legislativo predisposto dal MEF (documento integrale) che prevede la modifica del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) con l’introduzione nel Titolo V di un nuovo capo dedicato alle attività di acquisto e di gestione di crediti in sofferenza.
In linea con quanto previsto dalla SMD, l’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata, mentre la gestione di crediti in sofferenza viene riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, nonché ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’art. 114.6 TUB e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 114.9 TUB.
In merito si segnala che sempre in data 24 luglio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato anche le “Indicazioni per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi della disciplina nazionale di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive)” (documento integrale) con cui ricorda di essere l’autorità competente a livello nazionale per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come gestori di crediti in sofferenza.
Banca d’Italia precisa però che potrà ricevere le istanze di autorizzazione degli operatori solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni poste in consultazione. Infatti, le modifiche apportate al TUB stabiliscono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, tra cui i requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali, nonché i requisiti organizzativi volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei debitori. Sono inoltre previste regole specifiche per i casi in cui il gestore intenda detenere fondi dei debitori.
Banca d’Italia si rende disponibile a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione.
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