In data 21 agosto 2024 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority—ESMA) ha pubblicato le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance (ESG) o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (documento integrale).

Gli Orientamenti si applicano alle società di gestione di OICVM, compresi gli OICVM che non hanno designato una società di gestione, ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti internamente, nonché ai gestori di EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM, oltre che alle autorità competenti.

La denominazione di un fondo è spesso la prima informazione che perviene agli investitori, pertanto, potrebbero adottare decisioni di investimento influenzate da tale denominazione.

Al fine di limitare l’utilizzo di denominazioni dei fondi scorrette, poco chiare o fuorvianti ESMA ha prodotto i presenti Orientamenti, i quali valgono per tutta la documentazione relativa ai fondi e tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori o ai potenziali investitori.

In via generale, tali Orientamenti stabiliscono che i fondi che utilizzano termini relativi a “transizione”, “società” e “governance” oppure “ambiente” o “impatto” oppure “sostenibilità” dovrebbero utilizzare una soglia minima dell’80 % degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento.

Gli Orientamenti indicano anche  quali investimenti devono essere esclusi, indicati all’art. 12, par. 1 del  Regolamento delegato (UE) 2020/1818, a seconda del termine utilizzato nella denominazione del fondo (es. società coinvolte in attività riguardanti armi controverse, società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco, società che ottengono ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile, lignite oppure oli e gas combustibili).

Nel caso in cui la denominazione di un fondo associ più termini, le disposizioni dovrebbero essere applicate cumulativamente.

Gli Orientamenti individuano poi alcune raccomandazioni per specifici tipi di fondi. Infatti, i fondi che designano un rapporto come indice di riferimento dovrebbero utilizzare i termini sopracitati nelle loro denominazioni solo se si conformano ai presenti Orientamenti oppure i  fondi con denominazioni che contengono termini relativi a “transizione” o “impatto” dovrebbero garantire che gli investimenti atti a raggiungere la suddetta soglia dell’80% seguano un percorso chiaro e misurabile verso una transizione sociale o ambientale o siano effettuati con l’obiettivo di produrre un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile, oltre che un rendimento finanziario.

Entro il 21 ottobre 2024 le autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA se sono conformi, se intendono conformarsi o se non intendono conformarsi agli Orientamenti.

Gli Orientamenti entrano in vigore in data 21 novembre 2024 e si applicano immediatamente ai fondi costituiti alla data di entrata in vigore delle stesse o successivamente. Diversamente, per i fondi pre-esistenti alla data di entrata in vigore è previsto  un periodo transitorio di sei mesi (con termine il 21 maggio 2025) per l’applicazione degli Orientamenti.