In data 9 gennaio 2025 EBA ha pubblicato le Linee guida  definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) (documento integrale), in conformità alla CRD VI, che stabiliscono i requisiti per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, anche attraverso piani volti a garantire la loro resilienza nel breve, medio e lungo termine.

Le Linee guida pubblicate, in particolare, specificano i requisiti relativi ai processi interni e ai dispositivi di gestione del rischio ESG che gli istituti devono adottare.

I principali requisiti riguardano:

– L’integrazione dei rischi ESG nella struttura di governance, nella propensione al rischio, nei quadri generali di gestione del rischio e in tutte le categorie di rischio finanziario, tra cui i rischi di credito, di mercato, operativi, reputazionali e  di liquidità.

– Le valutazioni periodiche della materialità dei rischi ESG svolte annualmente per le grandi istituzioni e ogni due anni per gli istituti piccoli e non complessi. Le valutazioni dovrebbero comprendere i rischi a breve, medio e lungo termine, con un orizzonte temporale di almeno 10 anni.

– Le metodologie di misurazione del rischio ESG che dovrebbero includere:

à Metodi basati sull’esposizione: valutazione dell’esposizione individuale al rischio di controparte.

à Metodi basati sul settore

à Metodi basati sul portafoglio e di allineamento: misurazione dell’esposizione del portafoglio rispetto ai benchmark ESG e agli obiettivi climatici dell’UE.

à Analisi basata su scenari: valutazione della resilienza in diversi scenari di stress climatico e ambientale.

– Lo sviluppo di solidi processi di raccolta dati e  l’affidamento su fonti di dati ESG sia interne che esterne, monitorando gli indicatori di performance.

– La predisposizione di piani di transizione dettagliati che delineino la gestione dei rischi finanziari derivanti dal passaggio dell’UE alla neutralità climatica entro il 2050. I piani dovrebbero includere tempistiche chiare, obiettivi intermedi, traguardi quantificabili e coerenti con le altre direttive dell’UE in materia di sostenibilità.

Il miglioramento delle competenze ESG all’interno dei team di gestione del rischio e la formazione al management e al personale.

La valutazione dei rischi ESG come parte del processo interno di valutazione dell’adeguatezza del capitale (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP).

Le Linee guida si applicano a partire dall’11 gennaio 2026, tranne che per gli enti di piccole dimensioni e non complessi, per i quali le Linee guida si applicano a partire dall’11 gennaio 2027. 

Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi dal Regolamento CRR2 in base a una serie di criteri – da rispettare congiuntamente – riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio.

Per il criterio dimensionale, il Regolamento CRR2 fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell’intermediario, che non deve superare i 5 miliardi di euro perché possa essere qualificato come piccolo e non complesso.