In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento del 23 luglio 2024 (Documento integrale) contenente le istruzioni della Banca d’Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 2021, n. 220 (Documento integrale) che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di finanziare le società italiane ed estere che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
Il divieto vale per gli intermediari abilitati come definiti dall’art. 2, co.1, lett. a), della Legge, tra cui SIM italiane, banche italiane, ge stori italiani, gli IMEL e IP italiani, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, fondazioni italiane di origine bancaria e fondi pensione italiani, nonché le succursali italiane di intermediari abilitati esteri.
Per finanziamento si intende ogni forma di supporto finanziario, effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero, ad esempio:
– concessione di credito,
– rilascio garanzie finanziarie,
– assunzione di partecipazioni,
– acquisto e sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società.
In particolare, gli intermediari destinatori della disciplina devono adottare idonei presidi procedurali, che devono essere adeguatamente formalizzati nella regolamentazione interna (policy e procedure) e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento in oggetto.
Tali presidi includono almeno:
– consultazione di elenchi pubblici di società coinvolte nella produzione di mine e munizioni a grappolo, come ad esempio:
https://nummus.info/sostenibilita/legge-220-2021/
https://stopexplosiveinvestments.org/
– procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività oggetto del Provvedimento;
– flussi informativi adeguati a garantire la conoscenza e la verifica del rispetto del divieto di finanziamento.
La descrizione dei presidi di controllo interno adottati e dell’attività svolta deve essere resa all’interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (es. funzione di compliance e funzione di risk management).
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