In data 27 marzo 2018 l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato un documento avente ad oggetto le misure d’intervento sui prodotti proposte dalla stessa Autorità in relazione ai contratti per differenze (CFD, Contracts For Differences) e alle opzioni binarie offerti agli investitori al dettaglio (retail) (documento integrale).
In breve, le opzioni binarie consentono di ottenere un guadagno fisso prestabilito quando un’attività sottostante (es. un tasso di cambio, un’azione o una materia prima) soddisfa talune condizioni predefinite, in genere in un determinato lasso di tempo, mentre i CFD rappresentano una forma di negoziazione con prodotti derivati che consente di speculare sul rialzo o sul ribasso del prezzo.
Data la loro natura di prodotti complessi aventi un rischio intrinseco, l’ESMA ha ritenuto necessario adottare alcune misure d’intervento in quanto le opzioni binarie e i CFD sono considerati troppo pericolosi per i piccoli investitori e sussistono seri timori che i rischi per la loro tutela derivanti da tali prodotti non siano sufficientemente controllati o ridotti.
Da tempo, infatti, l’ESMA e le autorità nazionali competenti hanno posto in essere molte iniziative aventi ad oggetto i suddetti prodotti, come avvisi specifici, domande e risposte, gruppi di lavoro e task force, però, negli ultimi anni, alla luce dell’aumento delle attività di commercializzazione di opzioni binarie e CFD destinati agli investitori retail operanti nell’Unione europea, è aumentata anche la preoccupazione in seno all’ESMA, la quale, con l’entrata in vigore il 3 gennaio 2018 del nuovo regime MiFID II, ha potuto esercitare il potere di limitare o vietare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di questi prodotti nell’ambito di un’accresciuta tutela degli investitori.
In particolare, tali misure vietano la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie a investitori al dettaglio.
Diversamente, sarà possibile commercializzare, distribuire o vendere CFD ai clienti retail limitatamente nei casi in cui sono soddisfatte tutte le tutele elencate nel suddetto documento, quali, la previsione di determinati limiti dell’effetto leva sull’apertura di una posizione, la chiusura automatica al raggiungimento di un margine e la protezione da saldo negativo in base al conto, l’avviso standard relativo ai rischi e il divieto riguardante i premi che incentivano le negoziazioni.
Nel documento l’ESMA riporta, inoltre, alcune domande frequenti con le relative risposte in merito alle misure d’intervento adottate.
Le misure sulle opzioni binarie e sui CFD, una volta tradotte nelle lingue ufficiali dell’UE, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e saranno direttamente applicabili trascorsi, rispettivamente, un mese e due mesi dalla pubblicazione, in quanto non è richiesta alcuna misura d’attuazione distinta a livello nazionale.
Trascorso il periodo transitorio, quindi, qualsiasi soggetto che commercializza, distribuisce o vende CFD o opzioni binarie a investitori al dettaglio dell’UE, e che necessita di un’autorizzazione per svolgere tali attività conformemente al nuovo regime MiFID II, tra cui, per esempio, imprese d’investimento e istituti bancari. dovrà applicare tali misure per un periodo di tre mesi, prorogabili.
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