Altra tegola sulla testa dei Responsabili delle funzioni di controllo interno. La CONSOB infatti è tornata a sanzionare, tra gli altri, anche i responsabili della Funzione Compliance e della Funzione di Revisione Interna (cd. Internal Audit).
L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la sanzione irrogata da CONSOB con delibera n.20560 del 2 agosto 2018 (documento integrale), in forza del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs. n.72/2015, sia in capo all’ente, sia in capo agli esponenti aziendali ed al personale interno.
La società è una SGR che nel 2015 era stata sanzionata da Banca d’Italia (documento integrale).
Nel caso di specie sono state irrogate sanzioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale, a consulenti e collaboratori, al Responsabile della Business Unit, nonché al Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione di Revisione Interna.
In questi casi la sanzione è conseguita dall\’inosservanza, da parte dei predetti soggetti, dei doveri propri o dell\’organo di appartenenza e in ragione del fatto che le condotte degli stessi hanno provocato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori e inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale.
Nello specifico CONSOB ha sanzionato la violazione degli artt. 6, 21 e 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative.
In particolare le violazioni hanno riguardato: 1) il processo decisionale di investimento dei patrimoni gestiti, 2) l’identificazione e gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per la clientela, 3) le modalità di trasmissione degli ordini di compravendita di titoli alle controparti, 4) l’inefficace verifica della adeguatezza in relazione alla profilatura della clientela e dei prodotti, 5) la trattazione dei reclami.
Le sanzioni pecuniarie irrogate da CONSOB sono elevate: oltre mezzo milione di euro per la SGR, oltre un milione di euro per le persone fisiche coinvolte, con un minimo di euro 47.000 e un massimo di 135.000 euro a persona.
Inoltre alle persone fisiche è stata applicata anche la sanzione accessoria dell\’interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati per un periodo compreso tra i 12 e 30 mesi.
Le sanzioni incidono sui requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che ricoprono cariche aziendali o i delegati che svolgono funzioni operative importanti (cd. FOI).
Ad esempio ai sensi dell’art. 77 co.3 del regolamento Ue 231/2013 (documento integrale)della AIFMD, nelle SGR che gestiscono fondi alternativi i delegati delle FOI non possiedono l’onorabilità se hanno ricevuto sanzioni amministrative rilevanti per lo svolgimento dei compiti delegati.
La CONSOB già in passato era intervenuta sanzionando il responsabile della Funzione Compliance, rimproverandogli il sostanziale disimpegno nell’attività di controllo, in quanto aveva disatteso l’obbligo di controllare e valutare costantemente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure interne. A titolo esemplificativo si cita la Delibera n.19528 del 2 marzo 2016 (documento integrale), oppure la Delibera n.19376 del 23 settembre 2015 (documento integrale), oppure ancora la Delibera n.18744 del 13 dicembre 2013 (documento integrale).
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