In data 21 settembre 2018 Consob ha posto in pubblica consultazione la revisione delle tre prassi di mercato finora ammesse al fine di adeguarle alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 596/2014, meglio noto come MAR—Market Abuse Regulation (documento integrale).
Tale revisione era stata preannunciata nel documento di consultazione del 24 ottobre 2016, avente ad oggetto le modifiche regolamentari occorrenti in attuazione della MAR.
In particolare, le prassi riguardano le attività degli emittenti al fine di (1) sostenere la liquidità del mercato e (2) acquistare azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto “magazzino titoli”, ammesse con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e di (3) riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, ammessa con delibera Consob n. 18406 del 13 dicembre 2012.
Attualmente le tre prassi rimangono in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 13, par. 11, co. 2, MAR, ma il documento in consultazione propone il solo mantenimento della prassi n. 1 a sostegno della liquidità del mercato.
Secondo le valutazioni di Consob, la prassi n. 1 potrebbe configurare una manipolazione del mercato producendo indicazioni fuorvianti per i partecipanti allo stesso in quanto, essendo posta in essere dall’Intermediario per conto dell’Emittente, l’attività potrebbe favorire gli interessi dell’Emittente, quali, in particolare, quello all’aumento dei prezzi degli Strumenti Finanziari. Inoltre, la riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall\’attività di sostegno della liquidità potrebbe condurre a livelli artificiali di prezzo.
Il documento in consultazione rivede la struttura della prassi n. 1 a sostegno della liquidità del mercato, la quale potrà riguardare solo azioni e quote di fondi chiusi negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione su richiesta dell’emittente e limitatamente a sedi di negoziazione italiane.
Inoltre, come suggerito nei Points for convergence pubblicati dall’ESMA, viene introdotta una distinzione tra strumenti finanziari liquidi e illiquidi, in modo che possano essere diversi i limiti alle risorse allocate nello svolgimento dell’attività e ai quantitativi compravenduti dall’intermediario incaricato.
Per quanto riguarda, invece, la trasparenza della prassi n. 1, vengono richieste ulteriori informazioni sia prima dell’avvio sia durante l’attività di sostegno della liquidità.
Per esempio, viene proposta la pubblicazione da parte dell’emittente, prima dell’avvio dell’attività, di una serie di informazioni, quali la categoria liquida o illiquida degli strumenti finanziari, l’identificazione dei mercati in cui viene svolta l’attività, la durata del contratto, le situazioni che determinano la sospensione o la cessazione dell’attività.
Infine, sempre in un’ottica di trasparenza viene proposto, tra le altre cose, di comunicare, durante lo svolgimento dell’attività ed entro i primi 15 giorni del mese successivo a ciascun trimestre, i dettagli sull’attività svolta giornalmente facendo uso di un modello messo a disposizione sul sito della Consob. Tali dati dovranno essere comunicati anche alla stessa Autorità.
La consultazione avrà termine il 22 ottobre 2018.
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