Il 1° ottobre le 3 Autorità europee di vigilanza (ESMA, EBA ed EIOPA – cd. ESA) hanno inviato una lettera (documento integrale) alla Commissione europea esprimendo le loro preoccupazioni rispetto alla possibilità di duplicare, a partire dal 1° gennaio 2020, i requisiti di informazione per i fondi di investimento.
A tale riguardo gli investitori retail riceveranno sia il documento con le informazioni chiave previsto dalla disciplina PRIIP (PRIIPs KID) sia il documento informativo previsto dalla disciplina UCITS (UCITS KIID). Si troveranno, pertanto, a disposizione doppie informazioni, entrambe volte a fornire loro gli elementi chiave o essenziali di un prodotto, nonché spiegazioni aggiuntive, eventualmente attraverso un documento informativo aggiuntivo. La sovrapposizione di tali documenti informativi potrebbe, quindi, dissuadere gli investitori dall’utilizzarli per le loro valutazioni piuttosto che agevolare il loro processo decisionale.
Inoltre, con la lettera, vengono espressi dubbi in merito all’effettiva articolazione delle informazioni incluse nel KIID degli OICVM con le informazioni presenti nel KID dei PRIIPs. Tali documenti, infatti, potrebbero non fornire informazioni coerenti a causa delle differenze tecniche nelle metodologie che sono alla base della presentazione dei rischi, della performance e dei costi. Di conseguenza molti investitori al dettaglio potrebbero non apprezzare le suddette differenze.
Per evitare una situazione di duplicazione degli obblighi di informazione a partire dal 1° gennaio 2020, le 3 Autorità europee ritengono, quindi, necessario rivedere:
1) il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs), ed in particolare gli elementi previsti dall’articolo 33;
2) il Regolamento Delegato 2017/653 della Commissione, che risulta rilevante per l’applicazione di requisiti tecnici dettagliati nel breve e medio termine;
3) gli standard tecnici adottati dalla Commissione ai sensi dell\’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In merito al punto 3, l’ESA intende avviare una consultazione, in cui si valuteranno gli scenari di performance, presenti nel KID previsto dalla disciplina PRIIPs, concentrandosi sulla metodologia alla base degli stessi scenari e sulla loro presentazione all’interno del documento, incluse le descrizioni narrative.
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