È stato presentato e assegnato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 726/2018 concernente la modifica al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (documento integrale).
Si tratta di una novità di grande rilievo in quanto il suddetto disegno di legge intende introdurre l’obbligatorietà dell’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG) e della relativa nomina dell’Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare il rafforzamento della tutela dell’attività di impresa.
L’attuale dettato legislativo, infatti, pone in termini facoltativi l’adozione da parte delle imprese del Modello organizzativo 231, anche se in alcuni ambiti di fatto è imposto da normative secondarie o prassi operative diffuse e consolidate: si pensi ad esempio alle imprese che operano con la Pubblica amministrazione, che sono tenute ad adottare il Modello 231 e ad istituire l’ODV 231.
Il disegno di legge propone di aggiungere all’art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 il comma 3-bis, il quale stabilisce che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le società consortili, nonché le loro controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., che abbiano anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, devono approvare con delibera del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione e nominare l’organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b).
A tal fine i soggetti obbligati devono depositare presso la camera di commercio di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell’organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del MOG e di nomina dell’OdV entro dieci giorni dall’adozione della stessa.
In caso di mancata adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo e di mancata nomina dell’organismo di vigilanza, infatti, l’art. 2 del DLL stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le società obbligate ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. n.231/2001, sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro, applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l’inosservanza degli obblighi. Diversamente, nei casi di deposito tardivo della delibera di approvazione del MOG e di nomina dell’OdV, le società sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 50.000 euro.
Il disegno di legge prevede che l’entrata in vigore sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che le sanzioni amministrative siano applicate a decorrere dal 30 ottobre 2019, al fine di consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni.
In conclusione, la presentazione di tale disegno di legge dimostra l’intenzione del nostro ordinamento giuridico di dare sempre più rilievo al D.Lgs. n. 231/2001, sino a renderlo obbligatorio.
In questo ambito si ricorda che Eddystone fornisce assistenza alle imprese nella definizione e redazione del Modello 231, nonché nello svolgimento delle attività dell’ODV231, attraverso un piano di controlli mirato ai rischi effettivi dell’impresa.
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