In data 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il rapporto finale sugli scambi e le offerte iniziali di cripto-attività, c.d. Initial Coin Offering. (documento integrale).
È opportuno ricordare che le cripto-attività sono delle rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente. Le cripto-attività funzionano grazie a una particolare tecnologia chiamata blockchain o distributed ledger, (letteralmente “catena di blocchi”). Può essere considerata come una sorta di libro mastro, o di registro pubblico, nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e permanente le transazioni tra due utenti. I dati dello scambio sono salvati all’interno di blocchi crittografici, sicuri e anonimi, che consentono di risalire e di verificare tutte le transazioni effettuate con la valuta virtuale. Tali blocchi cifrati, che possono essere considerati come una specie di DNA della valuta virtuale, sono generati per il tramite di un algoritmo, il quale è condiviso da tutta la comunità che usa quella stessa valuta.
Per quanto riguarda l’Initial Coin Offering (ICO), come spiega la CONSOB stessa, consiste in un’operazione finalizzata alla raccolta dei fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale. L’ICO comporta l’emissione di token a fronte dei quali gli investitori investono dei soldi “veri” o, come accade più spesso, delle criptovalute.
Il rapporto della CONSOB è frutto di una pubblica consultazione avviata il 19 marzo del 2019 e che ha coinvolto gli operatori di mercato. Il documento vuole essere un contributo al dibattito ed è stato elaborato in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni. In primo luogo il rapporto vuole chiarire gli aspetti definitori delle cripto-attività ai fini della normativa proposta. Consob afferma che i criteri interpretativi per distinguere tra strumenti finanziari e cripto-attività non potranno che essere quelli rinvenibili nella disciplina europea senza ulteriori aggiunte nazionali, salvo quanto precisato in via positiva per le cripto-attività. Sempre a livello definitorio, l’Autorità procede quindi ad affrontare la nozione di “progetto imprenditoriale” come criterio identificativo delle cripto-attività. A tal proposito risulta confermata la centralità del carattere di investimento in un progetto e la promessa di beni o comunque di una prestazione futura e di un valore atteso, nella definizione di cripto-attività. Il documento si sofferma poi sul regime delle piattaforme per l’offerta di cripto-assets di nuova emissione, sui sistemi di scambi nonché sui cosiddetti “servizi di portafoglio digitale” per la custodia e il trasferimento delle cripto-attività. In particolare per quanto riguarda le piattaforme per l’emissione primaria, Consob ripropone un modello basato sulla iscrizione di suddette piattaforme in un apposito registro nazionale o sottoposto a regolamentazione comparabile.
Si denota che l’obiettivo è quello di individuare delle possibili soluzioni normative per disciplinare alcune cripto-attività che non sono assimilabili agli strumenti finanziari e che pertanto richiedono una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori. Si attende ora l’intervento regolamentare necessario per dare corpo alle indicazioni e riflessioni illustrate nel report.
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