In data 26 marzo 2020, Consob ha pubblicato tre Richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. (documento integrale)
Come riporta la Consob, l’attenzione degli operatori britannici che prestano servizi di investimento in Italia è stata focalizzata sulla necessità di adottare tutte le misure atte ad assicurare la continuità operativa nel nostro Paese o destinate a realizzare un’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico. Nello specifico, il Richiamo di attenzione n. 3/20 riguarda le misure in capo agli intermediari britannici che prestano servizi e attività di investimento in Italia. Tale Richiamo si è reso necessario in quanto è stata superata la disciplina transitoria dettata dal Decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 per il caso di no-deal Brexit. Pertanto sia le Comunicazioni Consob che le notifiche inviate dagli operatori alla Consob, ai sensi del Decreto, non sono più valide, così come i provvedimenti adottati dalla Consob nel corso del 2019, per assicurare la continuità operativa delle sedi di negoziazione italiane e inglesi, non sono più efficaci.
Il Richiamo di attenzione n. 4/20 concerne le misure da adottare in materia di operatività delle sedi di negoziazione britanniche in Italia.
L’ultimo Richiamo di attenzione, il n. 5/20, è inerente invece alle misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito. In questi ultimi due richiami viene sottolineato ai gestori delle sedi il fatto che, qualora intendano operare al termine del periodo di transizione, dovranno presentare tempestivamente alla Consob apposita istanza in base al regime normativo ad essi applicabile.
Si ricorda infatti che è iniziato un nuovo “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), in cui la normativa europea continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito facesse ancora parte dell’Unione Europea. Successivamente, ai soggetti britannici che opereranno in Italia si applicherà la disciplina prevista per i soggetti extra-UE, così come ai soggetti italiani che opereranno nel Regno Unito.
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