In data 25 agosto 2020 la UIF ha pubblicato il Provvedimento relativo all’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A), unitamente a 3 allegati in merito ai Codici delle causali aggregate, ai Codici sintetici di attività economica e allo Schema segnaletico delle segnalazioni SARA (documento integrale).
I destinatari del Provvedimento, tra cui banche, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, e le relative succursali insediate in Italia aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, devono trasmettere alla UIF tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line, i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.
In particolare, il nuovo articolo 3 prevede l’aggregazione dei dati inerenti alle operazioni effettuate dalla clientela di importo pari o superiore a 5.000 euro relative alla trasmissione, alla movimentazione o al trasferimento di mezzi di pagamento.
Si evidenzia, pertanto, l’abbassamento della soglia in quanto in precedenza veniva fatto riferimento all’aggregazione dei dati concernenti le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento di importo pari o superiore a euro 15.000.
Si segnala, inoltre, che è venuto meno l’obbligo di trasmettere anche i dati relativi alle transazioni che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente erano state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate. Difatti, la definizione di “operazione frazionata” è stata espunta anche dall’elenco delle definizioni.
Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con gli stessi destinatari del provvedimento, ad eccezione delle società fiduciarie iscritte o meno all’albo ex art. 106 TUB, gli intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed i soggetti di cui all’art. 3, co. 8, D.Lgs. n. 231/2007 e la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia.
Le segnalazioni mantengono la periodicità mensile e l’obbligo di essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
Rimane fermo anche l’obbligo di invio di una segnalazione negativa nel caso in cui nel mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati.
Si ricorda, infine, che il referente SARA è la persona indicata nel modulo di adesione al portale Infostat UIF e che coincide con il responsabile antiriciclaggio, ferma restando la possibilità di abilitare altri soggetti all’inserimento e alla trasmissione dei dati SARA.
Le nuove disposizioni dovranno essere applicate a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021, dalla data di applicazione del provvedimento è abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013.
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