Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937(documento integrale), al fine di stabilire requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding.
Innanzitutto, il Regolamento disciplina le modalità per richiedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, il quale pertanto sarà sottoposto alla vigilanza dell’autorità che rilascerà l’autorizzazione. Si precisa che tale normativa non si applica ai servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che siano consumatori, agli altri servizi connessi a quelli di crowdfunding e alle offerte di crowdfunding superiori a un importo di euro 5.000.000.
Per quanto riguarda il contenuto, il Regolamento disciplina, tra l’altro, gli obblighi di adeguata verifica individuandone il livello minimo nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento degli stessi attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding.
Vengono stabiliti poi determinati criteri da seguire nei casi in cui un fornitore di servizi di crowdfunding offra una gestione individuale di portafogli di prestiti oppure presti servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento.
I fornitori di servizi di crowdfunding, inoltre, devono dotarsi di un impianto procedurale interno, il quale include, tra l’altro, procedure per il trattamento dei reclami e la gestione dei conflitti di interesse. Con particolare riferimento a questi ultimi, il Regolamento individua determinate ipotesi di potenziali conflitti di interesse.
È importante prestare particolare attenzione alle regole per la tutela degli investitori nella prestazione dei servizi di crowdfunding, le quali traggono ispirazione dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II). Si segnala, infatti, che tale direttiva non troverà applicazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding in seguito all’introduzione, ad opera della Direttiva (UE) 2020/1504 pubblicata contestualmente al Regolamento, di un nuovo caso di esclusione all’art. 2, par. 1, lett. p), MiFID II.
Il Regolamento, pertanto, distingue tra investitori qualificati e non qualificati secondo determinati criteri, indicati nell’Allegato II dello stesso, che richiamano quelli relativi alla classificazione della clientela ai fini MiFID.
Anche nella prestazione dei servizi di crowdfunding quindi al cliente sarà applicato un livello di tutela più o meno elevato in base alla sua classificazione. Per esempio, prima di dare ai potenziali investitori non sofisticati pieno accesso per investire nei progetti di crowdfunding, i fornitori di tali servizi devono valutarne l’appropriatezza per i potenziali investitori non sofisticati sottoponendoli ad un test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite.
Per quanto riguarda, infine, trasparenza e comunicazioni, il Regolamento prevede ulteriori regole in merito ai dati da fornire alla clientela mediante una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto, nonché precise prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing.
Commenti recenti