Con il Provvedimento del 16 febbraio 2021 Banca d’Italia ha pubblicato il 2° aggiornamento recante modifiche al Provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato, meglio noto come il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (documento integrale).
Il Provvedimento è stato adottato ad esito della consultazione tenutasi tra il 30 luglio 2020 e il 28 settembre 2020 (link al documento).
Tra le modifiche si evidenzia la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione e la conseguente richiesta ai gestori di indicare con chiarezza e precisione nel regolamento del fondo l’ammontare di tale commissione, nonché le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa. Si ricorda che è necessario tenere conto che il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all’orizzonte temporale del fondo.
Un’altra modifica riguarda la possibilità del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato da individuare nel regolamento del fondo o nello statuto da parte del gestore, da comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia, il diritto di rimborso degli investitori negli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani aperti. Si evidenzia però che la durata complessiva delle sospensioni riconducibili al medesimo evento non può essere superiore a 30 giorni solari.
Le modifiche riguardano anche alcuni aspetti del regime applicabile ai fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi al fine di facilitarne il finanziamento dell’economia reale. Tra le altre cose, sono eliminati sia l’obbligo del gestore di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA sia il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso una stessa controparte. Si evidenzia però che non è stato modificato il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti con riferimento ai FIA chiusi non riservati.
Il Provvedimento ha l’ulteriore lo scopo di uniformare la normativa secondaria in materia di gestione collettiva del risparmio agli Orientamenti ESMA34-39-897 sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA emanati dall’ESMA in data del 16 luglio 2020 (link al documento), applicabili dal 30 settembre 2020.
Sul punto è stato inserito al Capitolo 3, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio il paragrafo 17 sulle “Prove di stress di liquidità”, secondo il quale Banca d’Italia può richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress. Inoltre, nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidità rilevanti, i suddetti soggetti devono informare tempestivamente l’Autorità notificando anche contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidità e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati.
Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 (link al documento) ed è in vigore dal 3 marzo 2021.
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