In data 5 maggio 2021 Banca d’Italia ha pubblicato emanano le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti (documento integrale), in seguito all’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 (DM) sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, le quali entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2021.
Si ricorda che la responsabilità di individuare esponenti idonei e assicurare un’adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo fa capo all’intermediario, il quale deve garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell’esponente, ma per tutta la durata dell’incarico.
Per quanto riguarda l’applicabilità, è necessario effettuare delle precisazioni in base alla data in cui sono state effettuate le nomine, come indicate dal Provvedimento di emanazione (documento integrale).
In particolare, le nuove Disposizioni si applicano per intero alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021.
Per quanto riguarda, invece, le nomine effettuate prima del 1° luglio 2021 continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni, abrogate con l’emanazione delle nuove Disposizioni:
- il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
- il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”);
- il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).
Vi è però un ulteriore precisazione con riferimento alle nomine effettuate dopo il 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DM), ma prima del 1° luglio 2021, in quanto in tali casi le nuove Disposizioni si applicano limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3 (Procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo), 4 (Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo), 5 (Eventi sopravvenuti e rinnovi) e 6 (Sospensione dagli incarichi) della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021.
Si evidenzia poi che, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell’organo competente è trasmesso alla Banca d’Italia, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Provvedimento di emanazione il termine entro cui la Banca d’Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneità è esteso da 60 a 120 giorni.
Da ultimo si segnala che eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove Disposizioni.
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