A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo limite all’uso del contante.
Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (documento integrale), in vigore dal 27 ottobre 2019 e convertito dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157.
In particolare, l’art. 18 del suddetto decreto legge ha recato “Modifiche al regime dell’utilizzo del contante”, modificando gli artt. 49 e 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto Antiriciclaggio o Decreto AML).
L’art. 49, comma 1, del Decreto AML, infatti, vieta “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”. La medesima soglia è prevista anche dal comma 3 in relazione alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Il citato decreto legge era intervenuto abbassando progressivamente l’importo di 3.000 euro.
Infatti, il nuovo comma 3-bis dell’art. 49, inserito dal decreto legge, fissava a 2.000 euro il divieto di cui all’art. 49, comma 1 e la soglia di cui all’art. 49, comma 3 nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Successivamente, dal 1° gennaio 2022 il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera si sarebbe ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
Pertanto, a partire da tale data la soglia massima di utilizzo del denaro contante è fissata a 999 euro, il che comporta che a partire dai 1.000 euro in su è obbligatorio l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Nessun limite invece per prelievi e versamenti.
Il Decreto Legge è intervenuto di conseguenza anche sull’art. 63 del Decreto Antiriciclaggio, modificando il minimo editale della relativa sanzione. In particolare, il nuovo comma 1-ter ha stabilito che per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile è fissato a 1.000 euro.
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