Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.40 del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto MEF del 13 gennaio 2022 recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia (documento integrale).
Tale decreto rafforza i presidi antiriciclaggio già vigenti. Si ricorda che già dal 2017 il D. Lgs. n. 231/2007 ha iniziato ad applicarsi ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
A tal fine l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, dovrà avviare la gestione della sezione speciale del proprio registro.
Sul punto si rende noto che l’OAM ha comunicato (documento integrale) che entro il 18 maggio 2022 sarà attiva la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
I soggetti già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro ed in possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010, avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.
L’esercizio dell’attività senza iscrizione nel Registro sarà considerato abusivo.
Per quanto riguarda invece i soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, questi dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, nel rispetto dei requisiti normativi, e attendere la pronuncia dell’OAM per poter iniziare ad operare in Italia.
Si evidenzia che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei rispettivi comparti di specialità, possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
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