Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (documento integrale).
Il suddetto provvedimento prevede l’implementazione e reca la disciplina del Registro dei titolari effettivi al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, l’art. 3 del decreto stabilisce che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il provvedimento è in vigore dal 9 giugno 2022.
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni devono però aspettare ulteriori provvedimenti.
In particolare, si attende la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa che saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro l’8 agosto 2022.
Nonché la pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, che dovrà avvenire sempre entro l’8 agosto 2022 e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all’articolo 11, comma 3, all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1 e all’entrata in vigore del sopracitato decreto dirigenziale.
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni saranno quindi effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione.
I soggetti obbligati ex art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente secondo quanto indicato dal presente provvedimento.
Il provvedimento disciplina infine le modalità di accesso alle informazioni da parte del pubblico.
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