A partire dal 21 febbraio 2023 è disponibile una nuova sezione sul sito web di Banca d’Italia denominata “Autorizzazioni all’accesso al mercato bancario e finanziario” dedicata alle autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria dei soggetti che intendono operare in Italia come intermediari vigilati (link al sito web), al fine di favorire la trasparenza e agevolare gli interessati nel reperimento di indicazioni operative e normative utili alla presentazione delle istanze di autorizzazione.
Si ricorda infatti che la Banca d’Italia:
– sottopone alla BCE le proposte di autorizzazione per le banche, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013;
– autorizza gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, confidi, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie;
– autorizza i gestori di fondi comuni (SGR, SICAF, SICAV), gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL),
– autorizza anche l’iscrizione degli operatori di microcredito nell’elenco ex art. 111 TUB, fino alla costituzione dell’apposito Organismo preposto alla gestione dell’elenco medesimo e all’esercizio dei relativi poteri di controllo.
Per le SIM e le imprese di investimento l’autorizzazione è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
La Sezione si suddivide poi in sotto-sezioni con informazioni specifiche relative alle diverse categorie di intermediari. In particolare, è possibile trovare informazioni relative alle modalità di avvio e allo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, una sintesi dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’esercizio delle attività riservate, la principale normativa di riferimento e alcune FAQ.
Il procedimento di autorizzazione prende avvio solo dopo la ricezione da parte della Banca d’Italia di un’istanza regolare e completa, da presentare via PEC, tranne che per le istanze di autorizzazione all’attività bancaria per cui deve essere utilizzato il Portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal. La durata del procedimento varia da 180 a 90 giorni a seconda del soggetto vigilato. L’istruttoria di Banca d’Italia può avere esito positivo o negativo.
Nella Sezione sono indicati gli indirizzi e-mail e PEC di Banca d’Italia da utilizzare per inoltrare le richieste di incontro o di chiarimenti strettamente attinenti all’iter di autorizzazione.
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