In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato la Nota di chiarimenti (documento integrale) relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019, così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
La Nota di chiarimenti è composta da 13 quesiti suddivisi tra vari argomenti: esponente responsabile per l’antiriciclaggio, funzione antiriciclaggio, Gruppi e disposizioni transitorie.
Da mesi gli operatori del settore bancario e finanziario attendevano la pubblicazione dei chiarimenti poiché le modifiche apportate con il suddetto Provvedimento sono entrate in vigore dal 14 novembre 2023 e richiedevano aggiornamenti sia nella policy antiriciclaggio sia nell’organizzazione.
In merito la stessa Nota di chiarimenti precisa che entro la suddetta data di entrata in vigore i destinatari delle Disposizioni modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023 devono aver adottato tutte le decisioni e attuato le riforme necessarie per rendersi conformi a tutte le previsioni introdotte con quest’ultimo Provvedimento, incluso l’aggiornamento della policy antiriciclaggio per includervi le previsioni relative all’esponente responsabile antiriciclaggio. Banca d’Italia ribadisce che solo la nomina di quest’ultimo può essere posticipata fino al primo rinnovo degli organi sociali (e comunque non oltre il 30 giugno 2026).
Con particolare riferimento all’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio, Banca d’Italia chiarisce, tra l’altro, che tale ruolo può essere attribuito all’amministratore delegato, ferma restando in ogni caso la necessità di verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considerare eventuali situazioni di conflitto di interessi, oppure ad un amministratore non esecutivo, ossia privo di altre deleghe. Quest’ultimo, per effetto di tale nomina, acquisirebbe la qualifica di amministratore esecutivo e, pertanto, è necessario verificare il rispetto dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti per tale ruolo. Nel caso delle succursali italiane di banche estere, invece, l’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio si intende assegnato agli esponenti delle succursali (es. al branch manager).
Per quanto riguarda poi l’individuazione delle ipotesi di conflitto di interesse applicabili all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, nonché delle misure atte a prevenirle e mitigarle, la policy antiriciclaggio può rinviare a policy già esistenti purché idonee a individuare le ipotesi di conflitto tra l’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio e altri incarichi.
Infine, con riferimento alla funzione antiriciclaggio, particolare attenzione è posta al parere da rilasciare sulla clientela ad alto rischio. In merito Banca d’Italia specifica che tale parere deve essere acquisito solo in relazione all’apertura e alla prosecuzione di rapporti continuativi e ribadisce che la sua acquisizione è obbligatoria per ogni rapporto continuativo per cui il Decreto Antiriciclaggio impone l’approvazione di un alto dirigente.
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