In data 16 febbraio 2024 Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, d’intesa con l’AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una comunicazione con cui aggiornano i Criteri, emanati nel 2012, già aggiornati nel 2018, per l’applicazione del divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario, ossia il cd. divieto di interlocking ex art. 36, D.L. n. 201/2011 (D.L. Salva Italia) (documento integrale).
Si ricorda che tale divieto è operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. In particolare, i Criteri applicativi del divieto di interlocking stabiliscono che lo stesso operi quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.
L’aggiornamento in parola riguarda il metodo di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell’applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, gli intermediari finanziari e imprese di assicurazione ex art. 16, co. 2, della a L. n. 287/90 (Legge antitrust).
Con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell’attivo patrimoniale degli intermediari è sostituito con un metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione. In particolare, il nuovo testo dell’art. 16, co. 2, della Legge antitrust prevede che per fatturato si deve intendere la somma delle voci di provento ivi indicate (interessi e proventi assimilati; proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie; altri proventi di gestione) al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi. È venuto meno pertanto il riferimento al decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda, invece, le imprese di assicurazione, il nuovo art. 16, co. 2, in sostanziale continuità con la situazione previgente, specifica che “il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo”.
La modifica rileva per le cariche assunte o rinnovate successivamente al 16 febbraio 2024.
Da ultimo si ricorda che la verifica sul rispetto del divieto di interlocking è svolta dal Consiglio di Amministrazione alla nomina o al rinnovo delle cariche e successivamente con cadenza annuale. Qualunque variazione intervenuta successivamente a tale verifica deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.
Per approfondimenti si segnala che nella pagina web “Accordi tra Banca d’Italia, CONSOB e IVASS” sul sito di Banca d’Italia (sito web) sono pubblicati i Criteri di applicazione del divieto di interlocking dal 2012 ad oggi.
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