Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il cd. “AML Package”, ossia il pacchetto di riforma della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalle seguenti disposizioni:
– Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), in vigore dal 9 luglio 2024, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 luglio 2027, salve alcune eccezioni (documento integrale);
– Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio o Single Rulebook), in vigore dal 9 luglio 2024 e applicabile dal 10 luglio 2027 (documento integrale);
– Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA), in vigore dal 26 giugno 2024 ed applicabile dal 1° luglio 2025 (documento integrale).
In particolare, quest’ultimo regolamento istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (European Anti-Money Laundering Authority—AMLA), che andrà gradualmente a sostituire l’EBA nei poteri in materia antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo entro il dicembre 2025. L’EBA rimarrà però responsabile della gestione del rischio di riciclaggio nell’ambito delle sue competenze prudenziali.
Per quanto riguarda la VI Direttiva AML, essa abroga dal 10 luglio 2024 la direttiva (UE) 2015/849 (V Direttiva AML).
Tra le altre cose, si segnala che la VI Direttiva AML prevede alcune norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo (tra cui giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza), nonché la procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di tale interesse legittimo.
Inoltre, la VI Direttiva AML individua l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire che le persone condannate per riciclaggio, i reati presupposto o finanziamento del terrorismo o i loro complici siano accreditati professionalmente, svolgano una funzione di alto dirigente in determinati soggetti obbligati (es. revisori dei conti, fornitori di servizi di crowdfunding, intermediari di crowdfunding) o ne siano i titolari effettivi.
Per quanto riguarda, invece, il Regolamento Antiriciclaggio si evidenzia l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati (es. società del settore del calcio professionistico).
Con riferimento poi all’adeguata verifica rafforzata della clientela, il Regolamento Antiriciclaggio individua disposizioni ulteriori ad hoc da seguire nel caso di rapporti d’affari individuati come ad alto rischio che comportano la gestione di beni con un valore di almeno 5.000.000 di euro per un cliente che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50.000.000 di euro in attività finanziarie, investibili o immobiliari, o una loro combinazione, ad esclusione della sua residenza privata. In merito, si rimane in attesa anche degli Orientamenti dell’AMLA sulle misure da adottare per stabilire se un cliente detiene complessivamente beni con un valore di almeno 50.000.000 di euro.
Da ultimo, si segnala che il Regolamento Antiriciclaggio individua nell’allegato IV l’elenco di beni di valore elevato (es. gioielli e orologi del valore superiore a 10.000 euro) e stabilisce che le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10.000 euro.
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