In data 27 giugno 2024 Banca d’Italia ha pubblicato, sulla base dei risultati delle analisi sulle valutazioni svolte in occasione dei rinnovi degli organi sociali effettuati nel 2021/2022, gli Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali di banche LSI, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società fiduciarie e sistemi di garanzia dei depositanti (documento integrale).

Si ricorda che il D.M. n. 169/2020 ha introdotto un nuovo framework regolamentare per tale valutazione e che la Banca d’Italia ha definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con il Provvedimento 4 maggio 2021.

In via generale, Banca d’Italia individua alcune buone prassi sotto il profilo sia procedurale (es. completezza degli elementi informativi acquisiti, verbalizzazione analitica delle verifiche di idoneità e delle azioni di rimedio), sia dei singoli criteri di valutazione degli esponenti aziendali (es. verbalizzazione puntuale dei riferimenti e delle circostanze rilevanti per la valutazione dell’onorabilità e correttezza, raccolta di informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica).

Particolare attenzione è posta dagli Orientamenti al criterio dell’indipendenza. Secondo Banca d’Italia, è buona prassi individuare nella policy sulla procedura di valutazione tutte le fattispecie rilevanti per la valutazione dell’indipendenza, specificando il perimetro dei rapporti indiretti rilevanti (es. rapporti con le società controllate, direttamente o indirettamente, dall’esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado) e definendo i criteri quali/quantitativi per individuare le relazioni da considerare ostative alla sussistenza dell’indipendenza formale o dell’indipendenza di giudizio.

A tal fine gli Orientamenti individuano, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso, alcuni criteri ritenuti adeguati con le relative soglie di materialità/tolleranza (es. esposizioni in capo all’esponente o ai suoi soggetti connessi, esposizioni indirette, rapporti commerciali/professionali e rapporti patrimoniali). Con particolare riferimento ai rapporti professionali, sono di norma considerati non problematici i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell’esponente o dell’impresa a lui riferibile.

Da ultimo, gli Orientamenti indicano, a titolo esemplificativo, la disponibilità di tempo in termini di giornate annue che gli esponenti di un intermediario di piccole dimensioni e ridotta complessità.