In data 24 luglio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato il 49° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (documento integrale), al fine di integrarle con i riferimenti normativi introdotti dal Regolamento UE 2019/876 (cd. CRR2) che richiedono alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) di mantenere una riserva per il coefficiente di leva finanziaria.

Le modifiche riguardano le disposizioni sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli G-SII di cui alla Parte Prima “Recepimento in Italia della direttiva CRD”, Titolo II “Misure prudenziali”, Capitolo 1 “Riserve di capitale”.

In merito è stata introdotta la Sezione V-bis “Riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII”, la quale prevede che le banche autorizzate in Italia, individuate come G-SII ai sensi della Sezione IV, applicano le previsioni in materia di riserva del coefficiente di leva finanziaria previste dall’articolo 92, paragrafo 1 bis, CRR.

Pertanto, le banche G-SII devono detenere una riserva aggiuntiva di capitale di classe 1 determinata applicando all’esposizione complessiva della leva finanziaria (cd. denominatore del leverage ratio) un coefficiente pari al 50% di quello applicato per determinare la riserva di capitale prevista per le G-SII rispetto al solvency ratio.

Inoltre, l’aggiornamento recepisce le disposizioni previste dalla Direttiva UE 2019/878 (cd. CRD V) in materia di limiti alla distribuzione di capitale.

Sul punto la Sezione VI “Misure di conservazione del capitale” suddivide la disciplina in due paragrafi dedicando il primo ai “Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale” e il secondo ai “Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria”.

Da ultimo, si evidenzia che l’aggiornamento estende l’obbligo di predisposizione del piano di conservazione del capitale, oltre che nel caso in cui una banca non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, anche nel caso di mancato rispetto della riserva del coefficiente di leva finanziaria.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 25 luglio 2024.