In data 26 luglio 2024 sono state pubblicate le Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (documento integrale).

Congiuntamente è stato pubblicato anche il Resoconto della consultazione (documento integrale), avvenuta tra il 28 aprile 2023 e il 12 giugno 2023.

Si ricorda che la legge 9 dicembre 2021, n. 220 ha introdotto dal 23 dicembre 2021 il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché ulteriori attività elencate dall’art. 1, co. 1, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal co. 2.

Per finanziamento si intende ogni forma di supporto finanziario, effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero, (es. concessione di credito sotto qualsiasi forma, rilascio di garanzie finanziarie, assunzione di partecipazioni, acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società).

Il divieto vale per gli intermediari abilitati come definiti dall’art. 2, co.1, lett. a), della Legge, tra cui SIM italiane, banche italiane, gestori italiani, gli IMEL e IP italiani, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, fondazioni italiane di origine bancaria e fondi pensione italiani, nonché le succursali italiane di intermediari abilitati esteri.

Le Istruzioni individuano i presidi procedurali che gli intermediari abilitati devono adottare, secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento in discorso.

Tali presidi includono almeno:

– l’obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo, prima di effettuare il finanziamento e successivamente nel caso di aggiornamenti di tali elenchi;

– la previsione di procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività citate (es. in base all’attività svolta, alla sede legale, al luogo di operatività). Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che considerati a rischio elevato devono essere adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell’attività svolta dai soggetti stessi;

– la previsione di flussi informativi per assicurare agli organi piena conoscenza dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del presente divieto di finanziamento;

– l’integrazione nelle relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo (es. compliance e risk management) dell’attività svolta ai fini del rispetto del presente divieto di finanziamento;

Nel caso di violazioni del divieto, gli intermediari abilitati devono tempestivamente dare comunicazione degli esiti dei controlli e delle misure di rimedio adottate ai rispettivi organismi di vigilanza.

Le Istruzioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e gli intermediari vi si adeguano entro sei mesi dall’entrata in vigore.