Dal 3 luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) in materia di abusi di mercato e gli atti normativi di secondo livello emanati dalla Commissione Europea sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Con la Comunicazione n. 0061330 dell’1 luglio 2016 (documento integrale), Consob stabilisce quali siano le modalità di trasmissione alla stessa delle informazioni richieste dai suddetti atti normativi europei.

Diverse disposizioni contenute nel MAR e nelle norme di attuazione dello stesso richiedono ai soggetti operanti nel mercato finanziario di fornire, per finalità di vigilanza, informazioni e documenti alle rispettive Autorità nazionali competenti. In taluni casi, è previsto che sia la stessa Autorità di riferimento a pubblicare nel proprio sito internet indicazioni in merito alle modalità di comunicazione ritenute più appropriate.

Nella comunicazione Consob vengono stabilite le modalità di comunicazione circa:

– le operazioni di buy-back (art. 5 MAR);

– le operazioni di stabilizzazione (art. 5 MAR);

– la comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un’informazione privilegiata (art. 17 par. 4 MAR);

– la comunicazione degli elenchi degli insiders (art. 18 MAR).

Queste disposizioni hanno come destinatari gli Emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Per quanto riguarda, invece, gli intermediari e le società che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni nel mercato finanziario, vengono stabilite nella medesima Comunicazione Consob, le modalità per la segnalazione di ordini e di operazioni sospetti (STOR), così come previsto dall’articolo 16, par. 2 MAR. In particolar modo, la comunicazione dovrà essere effettuata via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo segr.DME@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Vigilanza Operatività Mercati a Pronti e Derivati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR STOR”.

 

Vengono dettate, inoltre, le modalità di comunicazione dell’intenzione di ritardare la pubblicazione di un’informazione privilegiata di rilievo sistemico, da parte degli Emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, che siano Enti creditizi o Istituti finanziari, ex art. 17, par. 5 MAR.

In quest’ultimo caso il punto di contatto viene individuato nel Responsabile della Divisione Mercati e la comunicazione deve essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo segr.DME@consob.it,specificando “all’attenzione del Responsabile della Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Richiesta ritardo”.

In ultimo, la comunicazione delle operazioni  (internal dealing) da parte del Manager e delle persone collegate (art. 19, par. 1 MAR), deve avvenire via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.