È stato istituito presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e con delibera n. 19602 adottato il Regolamento di attuazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (documento integrale).
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’Arbitro, dovendo fornire agli investitori informazioni circa le funzioni dello stesso, precisando che il diritto di accedervi non può mai essere oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole diverse che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale previste nei contratti. Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a pubblicare sul proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell’arbitro. Tali obblighi di trasparenza devono essere adempiuti entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ossia entro il 3 agosto 2016.
L’Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, che non implichino la richiesta di somme di denaro di un importo superiore a euro cinquecentomila. Il ricorso all’Arbitro può essere proposto solo dall’investitore personalmente, oppure tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, oppure, ancora, tramite un procuratore. Prima di poter accedere al ricorso arbitrale, l’investitore deve preventivamente presentare reclamo all’intermediario. A tale reclamo l’intermediario deve aver dato espressa risposta oppure devono essere decorsi 60 giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato le proprie determinazioni all’investitore che ha esposto il reclamo. Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo di cui sopra.
Al decorso dei termini per la presentazione di deduzioni e controdeduzioni, la segreteria tecnica provvede alla formazione del fascicolo che sarà reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell’Arbitro, e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il collegio per il tramite della segreteria può chiedere alle parti che vengano forniti ulteriori elementi informativi, entro il termine perentorio di sette giorni. La decisione del collegio arbitrale deve pervenire entro novanta giorni dal completamento del fascicolo predisposto dalla segreteria tecnica.
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