Con la Comunicazione del 1° agosto 2016 (documento integrale), l’Unità di Informazione Finanziaria si è occupata di un fenomeno in forte espansione, ossia dei c.d. mercati over the counter, sedi di negoziazione di titoli diverse dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione, caratterizzate dalla mancanza di regole organiche sul sistema e che, dunque, richiedono una più attenta valutazione del rischio di riciclaggio, come già segnalato nel 2008 da Moneyval e nel 2009 dal GAFI.
Nello specifico, dagli approfondimento condotti dall’UIF su anomale transazioni in strumenti finanziari effettuate over the counter da intermediari residenti con società estere di intermediazione mobiliare, sono emerse operatività potenzialmente anomale nel caso di movimentazioni poste in essere dalla clientela al fine di trasferire all’estero fondi di pertinenza o disponibilità sottratte mediante artifizi o raggiri a terzi e nel caso di comportamenti infedeli dei dipendenti degli intermediari in danno delle società di appartenenza o della relativa clientela.
Come è noto, ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007, l’UIF ha il compito di elaborare schemi rappresentativi di comportamenti anomali riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo al fine di agevolare le valutazioni relative all’adempimento degli obblighi segnaletici.
Lo schema operativo allegato alla Comunicazione, infatti, si occupa di descrivere quei fattori potenzialmente anomali riferibili all’operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare, suddividendoli in base al profilo oggettivo e al profilo soggettivo delle operazioni.
Secondo il profilo oggettivo, i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette devono prestare attenzione a quegli elementi qualificanti delle transazioni, quali prezzo, quantità e controvalore, modalità di negoziazione e tipologia di controparte. Vengono infatti individuati, tra gli altri, come comportamenti anomali: le transazioni relative a strumenti finanziari che presentano margini eccezionalmente elevati tra prezzo di acquisto e di vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date molto ravvicinate; molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o più titoli, in cui le transazioni, che singolarmente considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente compensate da altre in forte guadagno; le ripetute richieste a un intermediario residente di interporsi, senza giustificazioni plausibili, in una compravendita tra la società estera e la sua controparte che hanno autonomamente raggiunto un accordo.
Diversamente, secondo il profilo soggettivo, l’UIF ha individuato alcune caratteristiche ricorrenti nelle società estere, con particolare riferimento all’area geografica di provenienza o di operatività prevalente, agli assetti proprietari e al regime di controllo cui sono sottoposte. Infatti, i fattori soggettivi potenzialmente anomali individuati riguardano: l’aver sede, succursali ovvero operatività prevalente in Paesi non ricompresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente o indicati dagli organismi internazionali competenti come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; la presenza tra gli esponenti di soggetti di nazionalità od origine italiana, specie se privi di giustificabile legame con il Paese estero ove la società ha sede od opera in misura prevalente.
Commenti recenti