Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/2016 sono state pubblicate le disposizioni di Banca d’Italia per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (link al documento).
Secondo quanto sottolineato dalla stessa Banca d’Italia, l’obiettivo principale dell’intervento è il rafforzamento dei presidi a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti non bancari.
Il provvedimento si articola in 10 sezioni, tra cui disposizioni sul prestito tra privati e sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, mediante emissione di strumenti finanziari, presso i soci e presso i dipendenti, delle società finanziarie e nell’ambito di gruppi.
Banca d’Italia coglie l’occasione per ribadire il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare la raccolta di fondi a vista, precisando, con lo scopo di impedire un aggiramento del suddetto divieto, che tale forma di raccolta include non solo quella rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche la raccolta per cui è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.
Per quanto riguarda gli aspetti innovativi, le disposizioni si soffermano in particolar modo sul c.d. “prestito sociale” e sul social lending,
In merito alla disciplina del “prestito sociale”, ossia della raccolta del risparmio effettuata dalle società presso i propri soci, si distingue tra le società cooperative e quelle diverse dalle cooperative.
Se per queste ultime non è previsto alcun limite al ricorso di tale tipo di autofinanziamento, al contrario, per le società cooperative con più di 50 soci è stabilito un limite quantitativo massimo corrispondente a tre volte il patrimonio della società, innalzabile fino a cinque volte il patrimonio in determinate circostanze.
Inoltre, per accrescere la consapevolezza sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale, sono introdotti alcuni obblighi di trasparenza, quale la previsione di includere determinate informazioni nel regolamento del prestito, il quale deve essere predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci.
Le disposizioni sulla raccolta del risparmio presso soci sono riassunte in una tabella contenuta nell’allegato B al provvedimento.
Il secondo aspetto rilevante riguarda il social lending (o lending based crowdfunding), ossia lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
A riguardo le disposizioni forniscono chiarimenti sui limiti entro i quali l’attività può essere svolta nel rispetto delle regole sulla riserva di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la quale è vietata in linea di principio sia ai gestori sia ai prenditori fatte salve le eccezioni previste.
Resta, invece, ferma la possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending tramite portali on-line.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.
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