Il 29 novembre il Dipartimento del tesoro, ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo (documento integrale) per il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, volto a rettificare la normativa nazionale, nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia. I commenti possono essere inviati entro il 20 dicembre 2016.
Tra le novità delle modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modificazioni e integrazioni) si rileva quanto già anticipato nei Workshop Eddystone aventi ad oggetto la IV Direttiva Antiriciclaggio.
In particolare si evidenzia che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private dovranno ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le dovranno fornire ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
Inoltre le informazioni relative ai titolari effettivi saranno conservate in apposite sezioni ad accesso riservato del Registro delle imprese. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo da parte delle imprese sarà punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice Civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro). L’accesso sarà quindi consentito anche agli intermediari finanziari previo accreditamento.
I soggetti obbligati applicheranno misure di adeguata verifica della clientela semplificate in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale riguardo si possono considerare a basso rischio: società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato; pubbliche amministrazioni; clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, tra cui gli Stati membri dell’UE.
Infine si rileva che i soggetti obbligati dovranno conservare i documenti, i dati e le informazioni utili all’espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale. Il legislatore non fa più riferimento all’archivio unico informatico, ma rimanda alle Autorità di vigilanza di settore, la possibilità di adottare disposizioni specifiche per la conservazione delle suddette informazioni in archivi informatizzati.
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