In data 23 dicembre 2016 Banca d’Italia ha emanato un provvedimento (link al documento) che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Di seguito si riportano alcune delle modifiche principali.

Innanzitutto, al Titolo VI è stato introdotto il Capitolo V, denominato “OICR di credito: FIA UE in Italia”, le cui disposizioni disciplinano l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia.

Affinché i FIA UE possano investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia sono necessari: l’autorizzazione dall’autorità competente dello stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine; la forma chiusa e lo schema di funzionamento analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti; e l’equivalenza delle norme del paese d’origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti.

I gestori, inoltre, devono inviare alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA, contenente determinate informazioni e corredata dei documenti indicati dal provvedimento stesso, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. In seguito, Banca d’Italia provvederà ad inviare all’interessato la cd. “comunicazione di ricezione” e qualora, trascorsi 60 giorni dalla ricezione di quest’ultima, non pervenga alcun divieto da parte della stessa, il gestore potrà avviare l’operatività del fondo in Italia.

Un’altra novità riguarda la sostituzione integrale del Titolo VIII sul “Depositario di OICR e di fondi pensione”. In particolare, vi è la soppressione della sezione del Capitolo I dedicata alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di calcolare il valore delle quote di OICVM e, di conseguenza, dei riferimenti alla funzione di calcolo del NAV sparsi nel Regolamento.

Inoltre, alcune disposizioni, come quelle disciplinanti il contenuto del contratto tra gestore e depositario o in materia di responsabilità del depositario, distinguono tra FIA e OICVM, mentre altre sono applicabili ad entrambi. Quest’ultimo è il caso del Capitolo II che rinvia direttamente al Capo 4 del Regolamento UCITS per le procedure per la scelta del depositario di OICVM, le condizioni per assicurare l’indipendenza di quest’ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interessi, specificando che tale disciplina si applica anche al depositario di FIA.

Infine, si sottolineano due ulteriori novità. La prima, riguardante il patrimonio di vigilanza, aggiunge al Titolo II, Capitolo V, Sezione V, paragrafo 2, il seguente terzo capoverso “Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea”. Mentre la seconda riguarda il compenso della SGR e consiste nell’aggiunta nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, dopo il primo capoverso del seguente “Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall’SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi”.

Le disposizioni del provvedimento sono entrate in vigore il 5 gennaio 2017.