Consob ha posto in consultazione l’attuazione degli Orientamenti ESMA in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti o informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti (link al documento).
In particolare, l’ESMA ha stabilito che, dal momento in cui le Linee guida saranno applicabili (3 gennaio 2018), tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi finanziari dovrà possedere i requisiti in termini di “qualifica idonea” e di “esperienza adeguata”, oppure dovrà operare “sotto supervisione“ fino al raggiungimento dei suddetti requisiti. Nello specifico, le caratteristiche che le qualifiche idonee devono soddisfare per essere considerate conformi ai criteri definiti negli Orientamenti ESMA, a titolo esemplificativo sono: il conseguimento di un diploma di laurea che preveda il superamento di esami in materia di servizi di investimento; l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari (ex art. 31 TUF); il superamento dell’esame ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo. Per coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un diploma di scuola superiore di durata quinquennale devono possedere un titolo o un’abilitazioni che soddisfi i requisiti previsti nelle linee-guida, integrati dal conseguimento di un ulteriore titolo attraverso il superamento di uno specifico esame di valutazione, eseguito da un ente universitario riconosciuto dal MIUR o comunque un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo.
Per quanto riguarda il periodo di tempo necessario per l’acquisizione di un’esperienza adeguata per l’espletamento dei compiti assegnati da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, o un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati all’esame di valutazione anzidetto, Consob ha proposto l’estensione di tale periodo a 12 mesi, nonostante l’ESMA avesse indicato 6 mesi come arco temporale minimo.
Inoltre, Consob ha confermato il periodo di lavoro “sotto supervisione” per il personale che non presenti i requisiti richiesti, ossia sotto la responsabilità di un membro del personale che possieda sia una qualifica idonea sia un’esperienza adeguata, nel termine di 4 anni. Infine, l’intermediario deve effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei “servizi pertinenti” o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell’intermediario.
Commenti recenti